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iTunes Music Store: tra legislazione ed espansione

Quali saranno le conseguenze dal punto di vista legale, normativo dell’esportazione di iTunes al di fuori degli USA? Come cambieranno lo scenario e le prospettive di sviluppo del mercato musicale? A queste domande cerca di rispondere il Berkman Center dell’Università  di Harvard per il Digital Media Project, che ha studiato a fondo caso iTunes.

Il documento si è occupato di definire “come il copyright, i contratti e le varie tecnologie dei media digitali” possono gestire l’esportazione di iTunes definito come “il pacificatore del mercato digitale, un modello di business che risponde a molti obiettivi della distribuzione online di media”.

Particolarmente interessante la prospettiva di modifica dello scenario legale imposto da iTunes Music Store in Europa, in Canada, in Giappone, in Cina.

Nello scenario successivo al tramonto di Napster come servizio di peer-to-peer dedito sostanzialmente allo scambio illegale di file, si sarebbero potute creare essenzialmente cinque situazioni

1) nessun cambiamento con il DMCA – Digital Millennium Copyright Act (voluto dal governo USA nel 1998) a decidere le sorti della legalità 
2) Una rapida crescita delle tecnologie con barriere e restrizioni sempre più complesse e sofisticate così da impedire il dilagare di usi illegali da parte degli utenti
3) Il sorgere di sistemi di DRM – Digital Right Management sempre più restrittivi per regolare l’uso dei media digitali da parte degli utenti
4) Un sistema di compensazione alternativo che si avrebbe poggiato sostanzialmente sull’aumento dei costi per nuove tasse che vanno a retribuire i detentori dei diritti del media digitale
5) Una cooperazione volontaria tra le parti che avrebbero creato, prodotto e distribuito i media digitali all’interno dell’attuale struttura di copyright.

Lo studio prosegue poi analizzando le varie parti che regolano gli usi legali di iTunes: relazione tra diritti d’autore e contratto di Apple per l’uso di iTunes Music Store, sistema dinamico nel tempo e nei modi di DRM (FairPlay), dottrina della prima vendita che delimita i diritti del detentore del diritto dopo la vendita del brano musicale, dottrina dell’uso moderato che indica le libertà  concesse all’acquirente.

Evadere uno specifico DRM si può, a volte addirittura alcune legislazioni lo ammettono. Non per nulla gli editori musicali tendono a rendere difficile la vita a sistemi come iTMS in paesi dove il rispetto del DRM è codificato in maniera rigida. E di qui la titubanza e le difficoltà  di Apple nell’affrontare mercati extra USA.

La vaghezza delle definizioni di legge riguardo al cosiddetto “uso moderato” (la possibilità  dell’utente di fare copie) dell’utente non creano certezze incrollabili, anzi le poche basi legali sono decisamente vaghe. Basti pensare che la Convenzione di Berna del 1886 (non firmata dagli USA fino al 1988) dice che tale uso non deve ledere i legittimi interessi dell’autore.

La dottrina dell’uso moderato consentirebbe anche modifiche dei brani tipo estrapolazione di alcune parti, modifiche di montaggio, re-missaggi. Quindi l’uso dei brani da parte di d.j. “artigianali” sarebbe autorizzato, basti che tale d.j. si rassegni a non diventare mai famoso per la sua bravura nell’esecuzione del suo lavoro. Apple però ha reso le sue iApps, come GarageBand che proprio alla creazione di brani musicali è destinato, incapaci di editare i file protetti .m4p.

A questo aspetto si aggiunge anche il fatto che le legislazioni ancora devono percepire le differenze tra beni materiali e immateriali: se un CD acquistato dal primo utente può essere rivenduto ad un secondo, lo stesso non si può dire di una o più canzoni digitali. Un bene materiale con il tempo si degrada, il bene digitale no. Un bene materiale necessita di spedizione (con relativi costi), un trasferimento di un bene digitale è virtualmente gratuito.

Diciamo subito che il punto vincente di Apple con iTunes Music Store è il contratto: tutto ciò che le carenze legislative al di fuori degli USA non contemplano è rappresentato dal contratto d’uso di iTunes che restringe i diritti a ciò che a Cupertino è stato deciso come ammissibile.

Alcuni esempi sono la possibilità  legale in alcuni paesi di rivendere la musica digitale di “seconda mano” ad altri ma le difficoltà  tecniche imposte e il contratto che impedisce di soverchiare tali tecnologia (FairPlay) chiudono il discorso definitivamente al momento dell’accettazione di blindatissimo contratto digitale di iTunes, semplicemente premendo il tasto (con un cosiddetto “clickwrap”) “accetto/accept”.

Molto interessanti l’elenco delle disparità  e differenze presenti nella legislazione mondiale, così come le elenca lo studio di Harvard.

USA
La legislazione USA non fa differenza, in senso generale, tra bene tangibile e intangibile.

In USA il DMCA fa esplicita dichiarazione di illegalità  per lo scavalcamento della tecnologia di DRM e per la diffusione di tali metodi.

La definizione di uso moderato non esiste e si applica alla valutazione su ogni singolo caso, basandosi su precedenti casi legali e sui seguenti quattro fattori: tipo di uso (non profit o commerciali), natura dei diritti, quantità  di parti coperte da copyright usate, effetti dell’uso riguardo alle potenzialità  del mercato.

Alcuni utilizzi sono stati classificati come all’interno della sfera dell’uso moderato: citazioni di livello giornalistico, inclusione in biografie di una fotogramma di un film e critica politica su porzioni di discorsi altrui, fondamentalmente tutti relativi alla libertà  di stampa statunitense, un valore fondamentale.

UNIONE EUROPEA
Se dalla pratica della legislazione USA che impedisce di fatto la rivendita della musica digitale acquistata si passa alla vacua teoria di, per esempio, Tiscali Music Club che, adempiendo a regole generali per lo più scritte per beni tangibili, permette la restituzione brani musicali acquistati entro sette giorni e conseguente rimborso… come questo sia tecnicamente possibile non è dato a sapersi, ma effettivamente Tiscali dovrebbe adempiere.

Alla base di queste regole in Europa c’è l’EUCD – European Union Copyright Directive del 2001 (dopo la prima versione del 1997 che toccava marginalmente il tema con sette limitazioni ammissibili, ora nella versione finale ce ne sono ventitrè), che un po’ mutua e un po’ adatta il DMCA statunitense, implementa i trattati del WIPO – Wold Intellectual Property Organization. Al 6 novembre 2003 solo sei nazioni (Austria, Danimarca, Germania, Gran Bretagna, Grecia e Italia) delle quindici della UE avevano sottoscritto l’EUCD, seppur con differenti implementazioni.

In Europa il panorama è complesso, dato che le diverse nazioni hanno differenti leggi in proposito di diritti d’autore e contratti d’uso, non c’è un solo omogeneo regime legislativo. E’ quindi importante capire dove potrebbe avere sede legale (virtuale o fisica, poco importa) un eventuale iTunes Music Store europeo, a quello stato dovrà  rispondere legalmente, anche se vendesse musica agli altri stati.

Ipotizziamo che iTMS EU possa avere sede in Irlanda e decidere di vendere in Francia, ebbene a “comandare” sarà  la legislazione irlandese e il contratto “firmato” dall’utente che accetta di usare iTMS EU.

L’EUCD non fa esplicita menzione del reverse engineering.

Al contrario del DMCA, l’EUCD, tratta in modo differente il “controllo d’accesso” e il “controllo di copia” ma da sola non riesce a fornire una buona visione della legge dei singoli stati.

L’uso moderato dell’utente non deve essere in nessun modo correlato, direttamente o indirettamente, ad un qualsiasi aspetto commerciale, l’uso personale deve adeguatamente ricompensare il detentore dei diritti.

In contrasto rispetto agli USA, in Europa, l’unica azione legale intrapresa dall’industria discografica contro gli utenti di sistemi file sharing è quella dello scorso 30 marzo 2004 che di recente ha ottenuto di istituire 200 azioni civili e penali tra Italia, Germania e Danimarca, con futura estensione alla Francia, Svezia e Gran Bretagna. Perché solo così di recente le case editrici musicali si stanno organizzando in Europa al pari degli USA nell’incriminare gli utilizzatori di sistemi di file sharing? Il motivo sembrerebbe essere che oltre alle differenti norme in Europa la diffusione della banda larga è inferiore a quella degli USA.

DANIMARCA
In Danimarca la circonvenzione del “controllo d’accesso” viene considerato all’interno delle azioni possibili dell’uso moderato (il caso è nato dallo scavalcamento dei codici regionali dei DVD, sistema quindi legale in quel paese).

FRANCIA
L’implementazione dell’EUCD in Francia è ancora fuori dalla fase attuativa, la CPI – Code de la Propriété Intellectuelle del 1992 è quella che detta le seguenti specifiche: non è possibile proibire, da parte del detentore dei diritti, la fruizione privata e gratuita all’interno dell’ambito familiare; è ammessa la citazione di stralci per critica, informazioni di stampa e parodie.

GERMANIA
In Germania duplicare una canzone digitale per usi personali è illegale ma non punibile.
Il prestito è ammesso per opere stampate, non è invece consentito per qualunque tipo di registrazione.
La circonvenzione dei DRM in Germania per uso privato, per quanto illegale, non è comunque punibile criminalmente (solo chi scarica dalla rete le soluzioni tecnologiche e non i distributori delle stesse che invece sono punibili), le aziende che gestiscono questi DRM hanno però diritto ad istituire cause private.
Per usi scientifici, di ricerca o educativi non impediscono la circonvenzione dei DRM.

GRAN BRETAGNA
In Gran Bretagna (il paese che più si assimila agli USA per le normative) è ugualmente punibile (civilmente e penalmente) chi oltrepassa i limiti del “controllo d’accesso” e del “controllo di copia” imposti.

La CDPA – Copyright Design and Patents Act del 1988 è la principale legge che regola il settore: un “lavoro musicale” significa una composizione e non una registrazione sonora di quella composizione; dall’ottobre 2003 è in vigore però l’implementazione britannica dell’EUCD, chiamata CRRR – Copyright and Related Rights Regulations.

IRLANDA
Questo è il paese dove potrebbe trovare residenza fisica o virtuale iTunes Music Store per l’Europa visto che le altre maggiori attività  di Apple per il Vecchio Continente trovano casa a Cork, sarà  successivamente molto importante conoscere le leggi locali visto che saranno queste a vigere per il servizio di vendita di musica digitale.

ITALIA
Un solo esempio per il nostro paese: in Italia una corte ha rigettato l’uso limitativo imposto per i giochi della Playstation quindi disabilitare il DRM per usare giochi fatti per altri mercati sarebbe legale.

CANADA
Il Canada è alla ricerca di alternative valide al DMCA, attualmente la legislazione è codificata all’interno del Copyright Act risalente al 1985 e l’uso moderato è ammesso per ricerca o studio privato, per critica giornalistica (citando la fonte) e comunque le corti canadesi si raccomandano un uso non restrittivo.

GIAPPONE
In Giappone un privato può riprodurre un media coperto da diritti d’autore senza intaccare le misure di protezione tecnologica (il reverse engineering non è ammesso anche se non esplicitamente proibito), l’utente può adattare tali copie tramite specifici software.

Il concetto di uso moderato non è generalmente concepito e non è regolato, ma le corti tendono a bilanciare il conflitto d’interessi tra l’autore e le necessità  pubbliche.

Anche in Giappone esiste una lista di usi che sono titolati a riprodurre materiale coperto da copyright, essi sono gli usi educativi, gli usi politici, gli usi giuridici e le notazioni di stampa.

CINA
Alla Cina è stato concesso di entrare nel WTO – World Trade Organization anche grazie al varo del primo statuto sui diritti d’autore decretato del 1990 ma nonostante ciò il problema del reverse engineering non è stato ancora affrontato e ad oggi è ammissibile.

In Cina non esiste il concetto di uso moderato, lo sfruttamento di lavori coperti da diritti è ammesso senza richieste o pagamenti ma è sufficiente citare sempre la fonte, il detentore dei diritti.

Insomma il tema è molto complicato: quando una copia può essere considerata tale?

Molti sistemi software hanno la necessità  di archiviare, seppur temporaneamente, nella memoria RAM o in una cache, magari in un server remoto, il contenuto digitale di un brano musicale coperto da copyright.

Qual’è l’uso personale senza produzione di lucro? La mera commercializzazione o le conseguenze di un uso privato di un bene che possa creare situazioni di maggior guadagno in ambito professionale?

La confusione per il momento regna in Europa (per non parlare del discusso decreto legge Urbani ancora in fase di modifica) e il passo che Apple sarebbe pronta a fare introducendo iTunes Music Store in Europa è fondamentale nella direzione verso un metodo chiaro e sufficientemente equilibrato tra copyright e diritti dell’utente.

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