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Apple e la garanzia sui prodotti: 1 anno o 2 anni? Facciamo chiarezza

In seguito ad un decreto legislativo del 2002, nell’ambito delle garanzie a tutela del consumatore portate avanti da una direttiva europea, tutti i beni di consumo acquistati in Italia dopo il 23 marzo 2002 sono coperti per legge da un periodo di garanzia di 2 anni dalla data di acquisto. Al contrario come indicato nell’articolo 10 dei Termini e Condizioni di vendita Apple Computer Inc:
la garanzia sui prodotti di Cupertino è espressamente indicata in un periodo di un solo anno.

La notizia e l’apparente controsenso tra le disposizioni di legge e le condizioni di Apple ha creato scompiglio rendendo l’argomento poco chiaro e spesso contraddittorio.

Abbiamo voluto quindi vederci chiaro interpellando direttamente Apple Italia ed un avvocato che ci ha aiutati a capire il testo della legge stessa:

Il decreto legislativo numero 24 del 2/2/2002, che dà  attuazione alla direttiva europea 44/99, entrato in vigore il 23 marzo 2002 stabilisce che tutti i beni acquistati in Italia e nell’Unione Europea hanno una garanzia minima di due anni. Ne deriva che tutti i consumatori che hanno acquistato un prodotto Apple dopo il 23 marzo 2002, data di entrata di vigore del decreto, hanno per legge diritto a 2 anni di garanzia.

Ma bisogna stare attenti nel giungere a conclusioni affrettate. La garanzia prevista dal decreto legislativo riguarda esclusivamente un rapporto tra il rivenditore ed il consumatore (esclusi quindi i prodotti fatturati) ed esclusivamente in caso di qualsiasi difetto di conformità  esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformità , il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità  del bene mediante riparazione o sostituzione. A sua volta il venditore finale, quando e’ responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità  imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore ha diritto rifarsi nei confronti del produttore ( salvo patto contrario o rinuncia).

Da ciò si deduce che dopo l’acquisto del prodotto Apple, o di qualsiasi altro bene di consumo in Italia, il consumatore ha diritto per legge a due anni di garanzia a patto che il prodotto presenti un difetto di conformita’ al momento dell’acquisto. Detto ciò è facile intuire quanto possa essere soggetto ad interpretazioni in caso si contenziosi giudiziari il concetto di “conformità  al momento della consegna del prodotto”.

Dopo aver chiesto chiarimenti ad Apple Italia, il dottor Premazzi responsabile delle PR di Cologno Monzese, ci ha confermato quanto sospettavamo. Apple Europa ha deciso di non prendere posizione in merito alla questione e di conseguenza anche Apple Italia. La garanzia di Apple Europa è fissata in un periodo di un anno a decorrere dalla data di acquisto, senza fare accenno alle specifiche legislazioni e direttive normative dei paesi membri della Unione Europea. l sito di Apple Italia del resto dichiara espressamente in un disclaimer alla fine della pagina delle condizioni di vendita: “SE SIETE UN CONSUMATORE QUESTA GARANZIA
SI AGGIUNGE A QUELLA DI LEGGE E NON INFICIA IN ALCUN MODO I DIRITTI A VOI SPETTANTI IN BASE ALLA LEGGE.”

Ovviamente come ogni contratto di vendita, quello tra Apple ed i suoi clienti segue le norme della Legge Italiana e di conseguenza, anche se non espressamente indicato, la garanzia è estesa ai due anni previsti per legge, ma esclusivamente nei casi previsti dalla legge (rapporto tra consumatore e rivenditore, difetto di conformità  e per i prodotti acquistati dopo il 23 marzo 2002). Inutile sottolineare gli effetti dirompenti che un simile decreto possa aver avuto nei rapporti tra produttori, rivenditori e consumatori.

Non a caso gran parte dei produttori ha esteso la propria garanzia ufficiale a due anni (Sony Vaio addirittura tre anni). Rimane tuttavia l’impressione di una normativa eccessivamente soggetta ad interpretazioni e spesso anche in contraddizione con le altre normative europee. Lo stesso Enzo Biagini, durante la presentazione dei nuovi Powerbooks G4 a Milano, ha ammesso ad un nostro redattore che il concetto stesso di “garanzia” ha molte sfaccettature e che Apple Europa valuterà  la situazione in caso di normative specifiche e obblighino il produttore a fornire garanzie superiori ad un anno ai propri clienti (e come abbiamo appena scoperto, non è il caso Italiano).

Per concludere possiamo allora individuare due distinte “garanzie” sui prodotti Apple: quella derivante dal decreto legge 24 del 2/2/2002 esclusivamente nei casi previsti dalla legge valida per i beni di consumo acquistati dopo il 23 marzo 2002 per difetti di conformità  (salvo interpretazione diversa della legge da parte del giudice in caso di azione giudiziaria); quella proposta da Apple di un anno che prevede 90 giorni di assistenza telefonica e 12 mesi di garanzia del prodotto acquistato.

Facendo degli esempi concreti ci rendiamo conto quanto in realtà  sia aleatoria la garanzia obbligatoria per legge. Se a giugno 2003 al vostro iBook acquistato nel marzo 2002 e la cui garanzia Apple è scaduta, si dovesse collassare la batteria qualsiasi giudice potrebbe dire che la batteria possedeva “conformità ” al momento dell’acquisto e che l’uso ne ha cagionato il deperimento. Un altro giudice potrebbe invece sentenziare la cosa opposta ritenendo che una batteria dovrebbe avere una vita media superiore ai 16 mesi trascorsi .
Apple invece la sostituirebbe senza pensarci a patto che il problema occorra entro i 12 previsti dalla garanzia o entro i tre anni in caso di sottoscrizione di Apple Protection Plan.

Le grane comunque verranno fuori a partire dal 22 marzo 2003, data in cui scadranno le garanzie Apple dei prodotti acquistati dopo la data di entrata in vigore della legge. I rivenditori Apple italiani potranno vedersi protagonisti di una richiesta risarcitoria da parte di un cliente e rifarsi ad Apple, produttore del bene di consumo stesso.

In tal senso è auspicabile che l’argomento venga affrontato in maniera più consapevole ed organica in un tavolo nei quali si incontrino associazioni consumatori, legislatori e produttori in modo da trovare di concerto soluzioni chiare ed inequivocabili che diano maggiori certezze a tutte le parti coinvolte ed evitino ricorsi ad un già  sovraffollato e labirintico sistema giudiziario italiano

Si ringrazia per la consulenza il dottor Milazzo dello Studio Legale Tributario “Accursio Gallo” di Palermo.
[A cura di Rudy Belcastro]

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