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Il bonus per bici e monopattini elettrici del Decreto Rilancio discrimina i pendolari

Quando pensiamo all’inquinamento ambientale e alle nuove richieste di mobilità in sicurezza imposte dal Coronavirus ci immaginiamo grandi città, aree metropolitane e gli abitanti di zone ad alta circolazione di veicoli, vie intasate dal traffico e dagli automezzi parcheggiati ai lati. 

In questi anni però diverse amministrazioni lungimiranti hanno realizzato parcheggi di interscambio riservati ai pendolari che possono da una parte lasciare il proprio veicolo (magari condiviso all’interno della famiglia) ai limiti della città e dall’altra utilizzare i mezzi pubblici o mezzi leggeri (monopattini, bici pieghevoli pure a pedalata assistita) per compiere le ultime miglia che li separano da lavoro o studio.

Allo stesso tempo anche i piccoli comuni come quello in cui vive chi scrive (inferiore a 15.000 abitanti) e che hanno alla periferia grandi zone industriali vivono uno stato di inquinamento difficilmente sopportabile ed un traffico elevatissimo nelle ore di accesso alle fabbriche e alle scuole con lunghe file nelle arterie principali dovute anche alla carenza o impossibilità logistica di utilizzare i trasporti pubblici. 

La norma inclusa nel Decreto Rilancio (vedi testo definitivo a fondo pagina) prevede finalmente un bonus per chi acquista un mezzo per la mobilità personale (tra cui biciclette a pedalata assistita) in grado da una parte di liberare strade e parcheggi cittadini e dall’altro di eliminare l’inquinamento ambientale ma è pure dotato di una postilla assurda: è riservato ai residenti nei comuni con più di 50.000 abitanti, dei capolughi di provincia/regione e delle grandi aree metropolitane**. 

Il bonus per bici e monopattini elettrici del Decreto Rilancio discrimina i pendolari

L’impatto negativo della postilla non è da poco: trascura la grande massa di pendolari che lavorano nelle piccole e grandi città e che arrivano in centro o nelle zone industriali provenendo da aree limitrofe non facenti parti dell’area metropolitana o quelli che hanno deciso di abitare in periferia delle metropoli vicino alle fabbriche o agli uffici dove si recano tutti i giorni e sono impossibilitati per ragioni di sicurezza a portare un’altro passeggero.

La limitazione dei 50.000 abitanti è oltretutto completamente arbitraria: quali sono le ragioni logiche per cui le aree o i comuni al di sotto di quella soglia e al di fuori di aree metropolitane non dovrebbero aver bisogno per ragioni di sicurezza, mobilità e salute ambientale di avere un supporto per migliorare le proprie condizioni? E perchè chi lavora in una grande un’area industriale collocata in un piccolo comune, ad esempio nell’inquinatissima valpadana non dovrebbe benificiare del bonus a vantaggio non solo del comune ove risiede ma di quello in cui trascorre la maggior parte della vita attiva?

Se vogliamo fare un esempio concreto basiamoci sui dati 2018 di inquinamento da PM10 e Ozono raccolti da Lega Ambiente: nella lista delle città più inquinate (e guarda caso in generale più colpite dal Coronavirus) compaiono numerosi comuni che superano le soglia di legge ed hanno meno di 50.000 residenti: Codogno (15.000 residenti) in una delle aree più inquinate d’Italia e che si trova in provincia di Lodi (ha 47.000 residenti ma è dentro il bonus perché Capoluogo) sarebbe esclusa da vantaggi mentre Siena che ha 54.000 residenti (dato Istat 2017) è fuori dai comuni “inquinati” ma potrebbe approfittare del Bonus.

Il criterio a parere di chi scrive è completamente arbitario e discriminante e soprattuto manca clamorosamente il bersaglio.

La somma prevista è probabilmente insufficiente per garantire lo sconto sugli acquisti per tutta la nazione ma perché discriminare i veri pendolari e garantire solo gli abitanti/residenti delle grandi aree urbane? Sarebbe sufficiente allargare il bonus a tutti e magari limitare la finestra temporale per l’acquisto oppure, se si vuole complicare il conteggio e rendendolo più adeguato alle condizioni reali, legare l’assegnazione del bonus al dato di rilevamento dell’inquinamento locale (prima del Coronavirus) del luogo di lavoro oltre di quello in cui si risiede. Il risultato in termini di benefici globali per il nostro territorio sarebbe maggiore e sicuramente il bonus sarebbe meno discriminatorio.

La speranza è che in fase di esame parlamentare questa assurda limitazione venga rimossa.

Qui sotto il decreto nella sua formulazione che sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale

DL Rilancio Definitivo controfirmato dal Presidente della Repubblica

Art. 229

Misure per incentivare la mobilità sostenibile

1. All’articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: “Le disponibilità di bilancio relative all’anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei **residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonchè di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33- bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Il “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio di cui al terzo periodo del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un “buono mobilità”, cumulabile con quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonchè di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui al! ‘articolo 33- bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.”.

b) all’ultimo periodo del comma 1, le parole “presente comma” sono sostituite dalle seguenti: “sesto periodo”;

c) al comma 2, al primo periodo, le parole “corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale” sono sostituite dalle seguenti: “corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste ciclabili”, e al terzo periodo le parole: “e n. 2015/2043” sono sostituite dalle seguenti: “on. 2015/2043”;

2. Il decreto di cui all’articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Il fondo di cui al medesimo articolo 2, comma 1, del citato decreto- legge n. 111 del 2019, П incrementato di ulteriori 50 milioni di euro nell’anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte


Nota: è stato inserito l’esempio di Codogno e Provincia di Lodi al posto del comune di Lodi che in quanto capoluogo di Provincia non vede applicato il limite dei 50.000 abitanti. E’ stato aggiornato il testo alla versione definitiva che sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale. [conversione OCR da originale disponibile su questa pagina]

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